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                                 REGOLAMENTO                       ANNO SCOL. 2006/07

 

                                                         TITOLI  2-3-4-5-6-7

 

Titolo II- Criteri per la formazione delle classi, trasferimento alunni, liste di attesa, assegnazione dei docenti alle classi o sezioni.

 

art. 1– Formazione delle classi.

 

La formazione delle classi prime nelle scuole elementari e medie dell’Istituto avviene nel rispetto dei seguenti criteri:

1.      tenere conto dei giudizi espressi dagli insegnanti della scuola dell’infanzia ed elementare per costituire due gruppi eterogenei al loro interno ed eterogenei tra loro;

2.      estrarre, dopo aver costituito i gruppi, davanti ai genitori la sezione da attribuire ad ogni gruppo

 

Le informazioni sugli alunni vengono desunte anche dal colloquio con i genitori soprattutto per quelli che non hanno frequentato la scuola materna.

 

art. 2- Formazione delle sezioni

 

Nella formazione delle sezioni della scuola dell’infanzia si terrà conto, nei limiti del contesto situazionale specifico di ciascuna realtà scolastica, del criterio della continuità del gruppo già costituito nel passaggio da un anno all’altro; altro criterio che sarà tenuto presente è quello dell’omogeneità anagrafica legata all’anno di nascita degli alunni.

Valgono anche in questo caso, per quanto applicabili, i criteri enunciati nell’art.1 del presente regolamento sulla formazione delle classi prime.

 

art. 3– Trasferimento alunni da altre scuole

 

In relazione all’accoglimento degli alunni provenienti da altre scuole si procede come sottoriportato:

 

§         Se l’alunno è uno viene assegnato alla sezione meno numerosa, tenendo conto della proporzione in caso di sezioni che accolgono alunni portatori di handicap; se le sezioni presentano lo stesso numero di alunni, si comincia dall’assegnazione alla sezione A e così via.

§         Se gli alunni sono più di uno, si procede all’inserimento rispettando l’ordine cronologico delle richieste e quanto stabilito al precedente punto;

§         In caso di presenza in una classe di numerosi alunni con ritardo di apprendimento e con problemi di comportamento, il dirigente scolastico può derogare dai criteri di cui ai precedenti punti del presente articolo.

 

art. 4– Inserimento alunni stranieri

 

§         Conoscenza lingua italiana – mese di arrivo- opzione genitori.

 

art. 5– Criteri per la formazione della lista di attesa nella scuola dell’infanzia

 

            In caso di esubero delle iscrizioni rispetto al numero massimo di alunni accoglibili, verranno formulate liste di attesa con il rispetto gerarchico dei seguenti criteri:

 

§         Presenza della certificazione di handicap ovvero situazioni acclarate di svantaggio socio-culturale

§         Presentazione della richiesta di iscrizione entro i termini stabiliti

§         Regolare frequenza della scuola dell’infanzia nell’anno precedente

§         Alunni residenti nel comune che richiedono il trasferimento da altra scuola dell’infanzia

§         Residenza nel comune

§         Genitori entrambi impegnati nel lavoro

§         Presenza di altri fratelli nella scuola dell’infanzia

§         Età

 

art. 6– Criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi

            L’assegnazione dei docenti alle classi o alle sezioni viene disposta dal Dirigente scolastico con provvedimento formale:

§         Sulla base di quanto stabilito dalla programmazione dell’azione educativa da parte del collegio dei docenti;

§         Nel rispetto della continuità didattica, quando questa è giudicata positivamente

§         Nella logica del migliore utilizzo delle competenze e delle esperienze professionali di ciascun docente.

E’ opportuno assicurare nella scuola elementare, ove possibile, una rotazione nel tempo nell’assegnazione degli ambiti disciplinari.

 

Titolo III- assenze, ritardi, uscite anticipate alunni

art. 1– Assenze

 

            Le assenze degli alunni, anche di un solo giorno, debbono essere giustificate dai genitori su apposito modulo fornito dalla scuola.

            Qualora l’assenza per malattia sia superiore a giorni 5, la riammissione a scuola avviene previa esibizione del certificato rilasciato dal medico curante.

 

art. 2– Uscite anticipate

 

            Non sono consentite, se non per gravi motivi, uscite anticipate dalla scuola.

            In caso di necessità ed urgenza i genitori degli alunni o altra persona adulta espressamente delegata dagli stessi per iscritto, possono ritirare gli alunni durante l’orario di lezione rilasciando una dichiarazione liberatoria al Dirigente dell’Istituto Scolastico Comprensivo.

 

art. 3–  Ritardi

 

            I ritardi rispetto al normale ingresso a scuola debbono essere giustificata dai genitori per iscritto

            I docenti debbono tenere debita nota degli stessi sul registro di classe ed avvertire il Dirigente Scolastico in caso di situazioni ripetute

 

Titolo IV– Accesso alla scuola ed agli Uffici

 

art. 1– Accesso dei genitori ai locali scolastici

 

            L’accesso dei genitori alle aule ed ai corridoi della scuola, durante le lezioni, è consentito esclusivamente per il ritiro degli alunni in caso di uscita anticipata o se espressamente convocati dai docenti.

 

art. 2– Accesso di estranei ai locali scolastici

 

            Nessuna persona estranea, e comunque non fornita di autorizzazione nominale rilasciata dal Dirigente Scolastico, può avere accesso ai locali scolastici.

            E’consentito agli operatori dell’Amministrazione comunale e dell’Azienda Sanitaria Locale per l’espletamento delle loro funzioni.

            Le persone richieste dai docenti in qualità di esperti o testimoni (genitori, anziani, artigiani, professionisti ecc.) a supporto dell’attività didattica sono ammessi ai locali scolastici con autorizzazione del Dirigente Scolastico, a condizione che la presenza di tali persone a scuola sia prevista dalla programmazione didattica

            Del divieto di accesso, di cui al presente articolo e dell’articolo 1- titolo IV- del presente regolamento, sarà data informazione agli utenti con appositi cartelli che verranno affissi all’entrata di ciascun edificio scolastico.

 

art. 3– Accesso agli Uffici

 

            Si stabiliscono i seguenti criteri per regolare l’accesso agli Uffici di segreteria:

 

§         Dovrà essere garantita l’apertura al pubblico degli uffici almeno per cinque ore giornaliere

§         E’ prevista l’apertura pomeridiana nei pomeriggi di lunedì e mercoledì (durante il periodo di apertura della scuola, esclusi i periodi di sospensione dell’attività didattica e di chiusura della scuola)

§         E’ prevista la possibilità di chiusura dell’ufficio di segreteria nei giorni prefestivi durante i periodi di interruzione delle lezioni

 

Titolo V– Visite guidate, viaggi di istruzione, passeggiate didattiche

 

art. 1– Requiti

 

            Le visite guidate e i viaggi di istruzione devono essere previsti dalla Programmazione educativo- didattica approvata dal Collegio dei docenti in quanto iniziative strettamente collegate con la realizzazione con la realizzazione di obiettivi culturali e formativi collegialmente stabiliti.

            Per l’effettuazione delle iniziative di cui al primo comma è necessaria la partecipazione di almeno i 2/3 (due terzi) degli alunni della classe o classi interessate.

 

art. 2– Predisposizione

 

            Nella predisposizione delle iniziative si eviterà di creare situazioni di discriminazione degli alunni meno abbienti (scegliendo le iniziative meno onerose e comunque prevedendo forme di aiuto economico sulla base delle disponibilità finanziarie previste nel bilancio della scuola)

            Per conseguire gli obiettivi formativi programmati è necessario che gli alunni siano preventivamente forniti di tutti gli elementi conoscitivi idonei a orientarli sul contenuto delle iniziative, al fine di promuovere una proficua esperienza di apprendimento.

 

art. 3– Richieste

 

            Il piano delle uscite, indirizzato al Consiglio di Istituto e al Dirigente Scolastico, elaborato dal Consiglio di Classe, di Interclasse o dai singoli docenti dovrà pervenire con congruo anticipo (almeno 45 giorni prima della data di svolgimento dell’iniziativa) e dovrà contenere la documentazione prevista dalla C.M.291/92.

           

 

Il Dirigente Scolastico, al fine di garantire l’ordinato svolgimento dell’iter procedurale autorizzativo, fisserà con apposita circolare, annualmente, il termine entro il quale le proposte di visite guidate devono pervenire all’Ufficio di dirigenza.

 

art. 4– Partecipazione

 

            La partecipazione degli alunni è consentita solo dopo aver acquisito l’autorizzazione scritta rilasciata dalla persona che esercita la patri potestà.

            Tutti i partecipanti devono, abbligatoriamente, essere garantiti da una polizza assicurativa contro gli infortuni per tutta la durata del viaggio.

            Il Consiglio di Istituto può deliberare la partecipazione dei genitori a condizione che non ci siano oneri a carico del bilancio e fino ad esaurimento dei posti a disposizione sui mezzi di trasporto.

 

Può essere autorizzata, altresì, la partecipazione di personale non docente.

Detto personale dovrà sottoscrivere, al pari del personale docente partecipante, una dichiarazione di impegno ad assumere l’obbligo di vigilanza sugli alunni.

 

art. 5- Relazione

 

            Al termine della visita guidata o viaggio di istruzione i docente partecipanti sono tenuti ad inviare al Consiglio di Istituto, nel caso di rilevate carenze a carico della ditta trasportatrice, una relazione nella quale saranno indicati analiticamente i disservizi riscontrati; il Consiglio di Istituto può decidere, con provvedimento motivato, l’esclusione della ditta dalle future gare di appalto.

 

art. 6– Inizio della scuola dell’infanzia

 

            La scuola dell’infanzia statale può effettuare solo brevi visite sul territorio comunale o dei comuni viciniori.

            Nell’organizzazione di queste visite guidate si terrà conto dell’età dei partecipanti evitando affaticamenti degli alunni.

 

art. 7– Contributi

 

            I contributi individuali, che possono integrare le eventuali somme messe a disposizione dal Consiglio di Istituto, dovranno essere versati sul conto corrente postale dell’ISC almeno otto giorni prima della data fissata per l’iniziativa.

 

art. 8- Passeggiate didattiche

 

            Sono consentite escursioni nel territorio comunale, con autorizzazione del Dirigente Scolastico e con l’obbligo di preventiva comunicazione alle famiglie degli alunni.

 

art. 9– Norme di rinvio

 

            Per quanto non previsto dal presente regolamento si invia alla C.M.291 del 14/10/1992 e alle disposizioni modificative e integrative che potranno essere emanate sulla materia dal superiore Ministero della P.I.

 

 

Titolo VI– Vigilanza alunni – Ingresso- Uscita

 

art. 1– Ingresso

 

            Gli alunni della scuola elementare e media sono ammessi a scuola nei cinque minuti che precedono l’inizio delle lezioni sia antimeridiane che pomeridiane.

            Gli alunni della scuola dell’infanzia sono ammessi durante il periodo massimo di un’ora dall’apertuta della scuola.

 

art. 2- Uscita

 

            All’uscita gli alunni della scuola elementare e media saranno accompagnati al portone o al cancello della scuola e da tale momento saranno sotto la responsabilità dei genitori

            Gli alunni trasportati saranno affidati al servizio di trasporto solo dopo essersi assicurati della presenza dello scuolabus o direttamente ai genitori o ad altra persona maggiorenne espressamente delegata.

 

art. 3 – Vigilanza

 

            Durante tutto il periodo di affidamento degli alunni alla scuola (orario di lezione, intervallo, visite guidate, uscite ecc.) i docenti e il personale non docente sono tenuti alla vigilanza dei minori, adottando comportamenti attivi e passivi idonei per la prevenzione di infortuni e per la salvaguardia del patrimonio.

 

art. 4- Infortuni

 

            In caso di incidente, anche di lieve entità, il personale docente tenuto alla vigilanza provvede immediatamente a prestare soccorso all’alunno infortunato e a presentare, entro il termine perentorio di 24 ore, denuncia circostanziata dell’accaduto all’ Ufficio dell’ISC.

 

art. 5- Assicurazione

 

            Il Consiglio di Istituto annualmente propone alle famiglie, nel caso in cui l’Amministrazione comunale competente per territorio non vi abbia provveduto in proprio, e agli operatori scolastici l’adesione obbligatoria ad una polizza assicurativa contro gli infortuni e le responsabilità civili che copre l’alunno dalla partenza al rientro nella propria abitazione.

 

Titolo VII Biblioteca, locali ed attrezzature scolastiche

 

art. 1– Biblioteca

 

            Presso la scuola elementare e media di Monterubbiano funzionano le biblioteche magistrali, affidate ad un docente o non docente.

            I volumi della biblioteca presi in consultazione o avuti in prestito devono essere restituiti in buono stato.

            In caso di deterioramento o smarrimento, il personale responsabile dovrà risarcire il danno nella misura effettiva ed aggiornata.

 

 

 

 

art. 2 – Uso dei locali e delle attrezzature

 

            Il Consiglio di Istituto concede il proprio assenso all’uso dei locali e delle attrezzature come appresso indicato:

 

§         Durante l’orario scolastico: ad altre scuole che ne facciano richiesta per lo svolgimento di attività didattiche, semprechè la concessione non pregiudichi l’andamento delle normali attività di lezione.

 

§         Fuori dall’orario scolastico:

a)      su richiesta dell’Amministrazione comunale per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, tenendo conto dei criteri generali deliberati dal Consiglio Scolastico Provinciale;

b)      su richiesta dei genitori per assemblee e riunioni del Comitato.

 

In caso di urgenza il Dirigente scolastico, sentito il parere del Presidente del Consiglio di Istituto, può concedere parere favorevole all’utilizzo dei locali, salvo ratifica da parte del Consiglio.

 

art. 3- Adempimenti dell’Amministrazione comunale.

 

            L’Ente concedente (comune) e/o i terzi concessionari assumono a proprio carico le spese di pulizia dei locali e di tutti i servizi utilizzati, compresi quelli igienici, dell’eventuale personale necessario allo svolgimento dell’attività; assume altresì con dichiarazione formale, fatta pervenire anticipatamente all’Ufficio dell’ISC, responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che possano derivare a persone e cose in conseguenza dell’utilizzo dei locali e delle attrezzature, esonerando il Dirigente scolastico ed il Consiglio di Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità

            All’inizio e alla fine di ogni utilizzo dovrà esse effettuato un controllo sullo stato dei locali e delle attrezzature tra un rappresentante dell’Ufficio di segreteria ed un rappresentante dell’Ente concedente, con l’obbligo di ripristino degli ambienti e dei materiali eventualmente danneggiati.

 

art. 4- Feste e manifestazioni scolastiche

 

            Il Consiglio di Istituto delega il Dirigente Scolastico ad autorizzare l’uso degli edifici scolastici per effettuazione di feste e manifestazioni della scuola fuori dall’orario di lezione.

 

art. 5- Accoglienza degli alunni prima e dopo l’orario delle lezioni.

 

            Il Consiglio di Istituto, dietro formale richiesta, autorizza l’Amministrazione Comunale ad utilizzare, previo accordo con l’ISC, i locali scolastici per l’organizzazione del servizio di accoglienza degli alunni prima e dopo l’orario di lezione, con l’impegno di provvedere alla vigilanza degli stessi tramite il personale dipendente dall’Amministrazione comunale.

 

 

 

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