Titolo II- Criteri per la
formazione delle classi, trasferimento alunni, liste di attesa, assegnazione dei docenti alle classi o
sezioni.
art. 1– Formazione delle
classi.
La
formazione delle classi prime nelle scuole elementari e medie dell’Istituto
avviene nel rispetto dei seguenti criteri:
1.tenere conto dei giudizi
espressi dagli insegnanti della scuola dell’infanzia ed elementare per costituire
due gruppi eterogenei al loro interno ed eterogenei tra loro;
2.estrarre, dopo aver
costituito i gruppi, davanti ai genitori la sezione da attribuire ad ogni
gruppo
Le
informazioni sugli alunni vengono desunte anche dal colloquio con i genitori
soprattutto per quelli che non hanno frequentato la scuola materna.
art. 2- Formazione delle
sezioni
Nella
formazione delle sezioni della scuola dell’infanzia si terrà conto, nei limiti
del contesto situazionale specifico di ciascuna realtà scolastica, del criterio
della continuità del gruppo già costituito nel passaggio da un anno all’altro;
altro criterio che sarà tenuto presente è quello dell’omogeneità anagrafica
legata all’anno di nascita degli alunni.
Valgono
anche in questo caso, per quanto applicabili, i criteri enunciati nell’art.1
del presente regolamento sulla formazione delle classi prime.
art. 3– Trasferimento alunni
da altre scuole
In
relazione all’accoglimento degli alunni provenienti da altre scuole si procede
come sottoriportato:
§Se l’alunno è uno viene assegnato alla sezione meno numerosa, tenendo
conto della proporzione in caso di sezioni che accolgono alunni portatori di
handicap; se le sezioni presentano lo stesso numero di alunni, si comincia
dall’assegnazione alla sezione A e così via.
§Se gli alunni sono più di uno, si procede all’inserimento rispettando
l’ordine cronologico delle richieste e quanto stabilito al precedente punto;
§In caso di presenza in una classe di numerosi alunni con ritardo di
apprendimento e con problemi di comportamento, il dirigente scolastico può
derogare dai criteri di cui ai precedenti punti del presente articolo.
art. 4– Inserimento alunni
stranieri
§Conoscenza lingua italiana – mese di arrivo- opzione genitori.
art. 5– Criteri per la
formazione della lista di attesa nella scuola dell’infanzia
In caso di esubero delle iscrizioni
rispetto al numero massimo di alunni accoglibili, verranno formulate liste di
attesa con il rispetto gerarchico dei seguenti criteri:
§Presenza della certificazione di handicap ovvero situazioni acclarate
di svantaggio socio-culturale
§Presentazione della richiesta di iscrizione entro i termini stabiliti
§Regolare frequenza della scuola dell’infanzia nell’anno precedente
§Alunni residenti nel comune che richiedono il trasferimento da altra
scuola dell’infanzia
§Residenza nel comune
§Genitori entrambi impegnati nel lavoro
§Presenza di altri fratelli nella scuola dell’infanzia
§Età
art. 6– Criteri per
l’assegnazione dei docenti alle classi
L’assegnazione dei docenti alle
classi o alle sezioni viene disposta dal Dirigente scolastico con provvedimento
formale:
§Sulla base di quanto stabilito dalla programmazione dell’azione
educativa da parte del collegio dei docenti;
§Nel rispetto della continuità didattica, quando questa è giudicata
positivamente
§Nella logica del migliore utilizzo delle competenze e delle esperienze
professionali di ciascun docente.
E’ opportuno assicurare nella scuola elementare, ove
possibile, una rotazione nel tempo nell’assegnazione degli ambiti disciplinari.
Titolo III- assenze, ritardi, uscite anticipate alunni
art. 1– Assenze
Le assenze degli alunni, anche di un
solo giorno, debbono essere giustificate dai genitori su apposito modulo
fornito dalla scuola.
Qualora l’assenza per malattia sia
superiore a giorni 5, la riammissione a scuola avviene previa esibizione del
certificato rilasciato dal medico curante.
art. 2– Uscite anticipate
Non sono consentite, se non per
gravi motivi, uscite anticipate dalla scuola.
In caso di necessità ed urgenza i
genitori degli alunni o altra persona adulta espressamente delegata dagli
stessi per iscritto, possono ritirare gli alunni durante l’orario di lezione
rilasciando una dichiarazione liberatoria al Dirigente dell’Istituto Scolastico
Comprensivo.
art. 3–Ritardi
I ritardi rispetto al normale
ingresso a scuola debbono essere giustificata dai genitori per iscritto
I docenti debbono tenere debita nota
degli stessi sul registro di classe ed avvertire il Dirigente Scolastico in
caso di situazioni ripetute
Titolo IV– Accesso alla scuola
ed agli Uffici
art. 1– Accesso dei genitori
ai locali scolastici
L’accesso dei genitori alle aule ed ai corridoi della scuola, durante
le lezioni, è consentito esclusivamente per il ritiro degli alunni in caso di
uscita anticipata o se espressamente convocati dai docenti.
art. 2– Accesso di estranei
ai locali scolastici
Nessuna persona estranea, e comunque
non fornita di autorizzazione nominale rilasciata dal Dirigente Scolastico, può
avere accesso ai locali scolastici.
E’consentito agli operatori
dell’Amministrazione comunale e dell’Azienda Sanitaria Locale per
l’espletamento delle loro funzioni.
Le persone richieste dai docenti in
qualità di esperti o testimoni (genitori,
anziani, artigiani, professionisti ecc.) a supporto dell’attività didattica
sono ammessi ai locali scolastici con autorizzazione del Dirigente Scolastico,
a condizione che la presenza di tali persone a scuola sia prevista dalla
programmazione didattica
Del divieto di accesso, di cui al
presente articolo e dell’articolo 1- titolo IV- del presente regolamento, sarà
data informazione agli utenti con appositi cartelli che verranno affissi
all’entrata di ciascun edificio scolastico.
art. 3– Accesso agli Uffici
Si stabiliscono i seguenti criteri
per regolare l’accesso agli Uffici di segreteria:
§Dovrà essere garantita l’apertura al pubblico degli uffici almeno per
cinque ore giornaliere
§E’ prevista l’apertura pomeridiana nei pomeriggi di lunedì e mercoledì
(durante il periodo di apertura della scuola, esclusi i periodi di sospensione
dell’attività didattica e di chiusura della scuola)
§E’ prevista la possibilità di chiusura dell’ufficio di segreteria nei
giorni prefestivi durante i periodi di interruzione delle lezioni
Titolo V– Visite guidate,
viaggi di istruzione, passeggiate didattiche
art. 1– Requiti
Le visite guidate e i viaggi di istruzione devono essere previsti dalla
Programmazione educativo- didattica approvata dal Collegio dei docenti in
quanto iniziative strettamente collegate con la realizzazione con la
realizzazione di obiettivi culturali e formativi collegialmente stabiliti.
Per l’effettuazione delle iniziative
di cui al primo comma è necessaria la partecipazione di almeno i 2/3 (due
terzi) degli alunni della classe o classi interessate.
art. 2– Predisposizione
Nella predisposizione delle
iniziative si eviterà di creare situazioni di discriminazione degli alunni meno
abbienti (scegliendo le iniziative meno onerose e comunque prevedendo forme di
aiuto economico sulla base delle disponibilità finanziarie previste nel
bilancio della scuola)
Per conseguire gli obiettivi
formativi programmati è necessario che gli alunni siano preventivamente forniti
di tutti gli elementi conoscitivi idonei a orientarli sul contenuto delle
iniziative, al fine di promuovere una proficua esperienza di apprendimento.
art. 3– Richieste
Il piano delle uscite, indirizzato al Consiglio di Istituto e al
Dirigente Scolastico, elaborato dal Consiglio di Classe, di Interclasse o dai
singoli docenti dovrà pervenire con congruo anticipo (almeno 45 giorni prima
della data di svolgimento dell’iniziativa) e dovrà contenere la documentazione
prevista dalla C.M.291/92.
Il
Dirigente Scolastico, al fine di garantire l’ordinato svolgimento dell’iter
procedurale autorizzativo, fisserà con apposita circolare, annualmente, il
termine entro il quale le proposte di visite guidate devono pervenire
all’Ufficio di dirigenza.
art. 4– Partecipazione
La partecipazione degli alunni è consentita solo dopo aver acquisito
l’autorizzazione scritta rilasciata dalla persona che esercita la patri
potestà.
Tutti i partecipanti devono,
abbligatoriamente, essere garantiti da una polizza assicurativa contro gli
infortuni per tutta la durata del viaggio.
Il Consiglio di Istituto può
deliberare la partecipazione dei genitori a condizione che non ci siano oneri a
carico del bilancio e fino ad esaurimento dei posti a disposizione sui mezzi di
trasporto.
Può
essere autorizzata, altresì, la partecipazione di personale non docente.
Detto
personale dovrà sottoscrivere, al pari del personale docente partecipante, una
dichiarazione di impegno ad assumere l’obbligo di vigilanza sugli alunni.
art. 5- Relazione
Al termine della visita guidata o
viaggio di istruzione i docente partecipanti sono tenuti ad inviare al
Consiglio di Istituto, nel caso di rilevate carenze a carico della ditta
trasportatrice, una relazione nella quale saranno indicati analiticamente i
disservizi riscontrati; il Consiglio di Istituto può decidere, con
provvedimento motivato, l’esclusione della ditta dalle future gare di appalto.
art. 6– Inizio della scuola
dell’infanzia
La scuola dell’infanzia statale può effettuare solo brevi visite sul
territorio comunale o dei comuni viciniori.
Nell’organizzazione di queste visite
guidate si terrà conto dell’età dei partecipanti evitando affaticamenti degli
alunni.
art. 7– Contributi
I contributi individuali, che possono integrare le eventuali somme
messe a disposizione dal Consiglio di Istituto, dovranno essere versati sul
conto corrente postale dell’ISC almeno otto giorni prima della data fissata per
l’iniziativa.
art. 8- Passeggiate
didattiche
Sono consentite escursioni nel territorio comunale, con autorizzazione
del Dirigente Scolastico e con l’obbligo di preventiva comunicazione alle
famiglie degli alunni.
art. 9– Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente regolamento si invia alla C.M.291
del 14/10/1992 e alle disposizioni modificative e integrative che potranno
essere emanate sulla materia dal superiore Ministero della P.I.
Titolo VI– Vigilanza alunni
– Ingresso- Uscita
art. 1– Ingresso
Gli alunni della scuola elementare e media sono ammessi a scuola nei
cinque minuti che precedono l’inizio delle lezioni sia antimeridiane che
pomeridiane.
Gli alunni della scuola
dell’infanzia sono ammessi durante il periodo massimo di un’ora dall’apertuta
della scuola.
art. 2- Uscita
All’uscita gli alunni della scuola
elementare e media saranno accompagnati al portone o al cancello della scuola e
da tale momento saranno sotto la responsabilità dei genitori
Gli alunni trasportati saranno
affidati al servizio di trasporto solo dopo essersi assicurati della presenza
dello scuolabus o direttamente ai genitori o ad altra persona maggiorenne
espressamente delegata.
art. 3 – Vigilanza
Durante tutto il periodo di affidamento
degli alunni alla scuola (orario di lezione, intervallo, visite guidate, uscite
ecc.) i docenti e il personale non docente sono tenuti alla vigilanza dei
minori, adottando comportamenti attivi e passivi idonei per la prevenzione di
infortuni e per la salvaguardia del patrimonio.
art. 4- Infortuni
In caso di incidente, anche di lieve entità, il personale docente
tenuto alla vigilanza provvede immediatamente a prestare soccorso all’alunno
infortunato e a presentare, entro il termine perentorio di 24 ore, denuncia
circostanziata dell’accaduto all’ Ufficio dell’ISC.
art. 5- Assicurazione
Il Consiglio di Istituto annualmente
propone alle famiglie, nel caso in cui l’Amministrazione comunale competente
per territorio non vi abbia provveduto in proprio, e agli operatori scolastici
l’adesione obbligatoria ad una polizza assicurativa contro gli infortuni e le
responsabilità civili che copre l’alunno dalla partenza al rientro nella
propria abitazione.
Titolo VII Biblioteca, locali ed attrezzature scolastiche
art. 1– Biblioteca
Presso la scuola elementare e media
di Monterubbiano funzionano le biblioteche magistrali, affidate ad un docente o
non docente.
I volumi della biblioteca presi in
consultazione o avuti in prestito devono essere restituiti in buono stato.
In caso di deterioramento o
smarrimento, il personale responsabile dovrà risarcire il danno nella misura
effettiva ed aggiornata.
art. 2 – Uso dei locali e
delle attrezzature
Il Consiglio di Istituto concede il
proprio assenso all’uso dei locali e delle attrezzature come appresso indicato:
§Durante l’orario scolastico: ad altre scuole che ne facciano richiesta
per lo svolgimento di attività didattiche, semprechè la concessione non
pregiudichi l’andamento delle normali attività di lezione.
§Fuori dall’orario scolastico:
a)su richiesta
dell’Amministrazione comunale per attività che realizzino la funzione della
scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, tenendo conto dei
criteri generali deliberati dal Consiglio Scolastico Provinciale;
b)su richiesta dei genitori
per assemblee e riunioni del Comitato.
In caso di urgenza il Dirigente scolastico, sentito
il parere del Presidente del Consiglio di Istituto, può concedere parere
favorevole all’utilizzo dei locali, salvo ratifica da parte del Consiglio.
L’Ente concedente (comune) e/o i
terzi concessionari assumono a proprio carico le spese di pulizia dei locali e
di tutti i servizi utilizzati, compresi quelli igienici, dell’eventuale
personale necessario allo svolgimento dell’attività; assume altresì con
dichiarazione formale, fatta pervenire anticipatamente all’Ufficio dell’ISC,
responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che possano derivare a
persone e cose in conseguenza dell’utilizzo dei locali e delle attrezzature,
esonerando il Dirigente scolastico ed il Consiglio di Istituto da ogni e
qualsiasi responsabilità
All’inizio e alla fine di ogni
utilizzo dovrà esse effettuato un controllo sullo stato dei locali e delle
attrezzature tra un rappresentante dell’Ufficio di segreteria ed un
rappresentante dell’Ente concedente, con l’obbligo di ripristino degli ambienti
e dei materiali eventualmente danneggiati.
art. 4- Feste e
manifestazioni scolastiche
Il Consiglio di Istituto delega il
Dirigente Scolastico ad autorizzare l’uso degli edifici scolastici per
effettuazione di feste e manifestazioni della scuola fuori dall’orario di
lezione.
art. 5- Accoglienza degli
alunni prima e dopo l’orario delle lezioni.
Il Consiglio di Istituto, dietro
formale richiesta, autorizza l’Amministrazione Comunale ad utilizzare, previo
accordo con l’ISC, i locali scolastici per l’organizzazione del servizio di
accoglienza degli alunni prima e dopo l’orario di lezione, con l’impegno di provvedere
alla vigilanza degli stessi tramite il personale dipendente
dall’Amministrazione comunale.