Ogni istituzione scolastica è basata sulla
flessibilità, responsabilità, integrazione e trasparenza come valori che la
caratterizzano. Il grado di trasparenza di una si rivela facilmente attraverso
i tempi impiegati dai docenti, dal personale A.T.A., dagli studenti, dai
genitoridai soggetti che a qualunque
titolo con essa interagiscono, per inserirsi consapevolmente e correttamente
nel sistema Istituzione Scolastica nelle accezioni didattiche, organizzative e
regolamentari.
In passato da più parti si è sottolineata
l’inadeguatezza del sistema ministeriale delle circolari e si è auspicato
l’emanazione di un Testo Unico nel quale ritrovare la normativa aggiornata e
attraverso il quale poter operare in certezza.
Nella Scuola dell’Autonomia nasce da una parte
l’esigenza di indirizzare, legittimare, tutelare e dall’altra l’esigenza degli
attori di poter accedere con facilità e sicurezza al complesso di criteri,
modalità e regole, patrimonio assolutamente originale di ogni Istituzione
Scolastica.
Il Regolamento D’Istituto, previsto dall’art. 10,
comma 3, lett. A del D.L.vo n.297/94, risulta strumento quanto mai attuale se
concepito come Testo Unico dell’Istituzione Scolastica : raccolta organizzata
delle regole interne, dispositivi di trasparenza.
L’aumentata sensibilità per le problematiche della
sicurezza sul lavoro, il numero crescente di procedure e la sempre maggiore
varietà di strutture e tecnologie impongono la definizione di regole utili
anche ad indirizzare i soggetti scolastici, in special modo i meno esperti o
appena inseriti, ad una fruizione corretta e attenta a temi scottanti quali
quelli proposti da Internet, dalla posta elettronica, dalla privacy, dalla
libertà d’espressione, dal diritto d’autore, dalle problematiche collegate alla
sicurezza, e via citando.
L’attività di regolamentazione è atto complesso e di
notevole rilevanza per l’organizzazione interna della scuola.
Il presente regolamento recepisce l’impostazione
generale della Carta dei Servizi
dell’Istituto Scolastico Comprensivo di Monterubbiano, accogliendo i principi
in essa enunciati (partecipazione democratica, efficacia/efficienza del
servizio, trasparenza degli atti e delle procedure, corresponsabilità scuola
–famiglia ecc.) e dando attuazione nell’ambito specifico di pertinenza alle
operazioni specifiche contenute nella predetta carta.
Il regolamento vuole essere uno strumento, integrato
con la carta dei servizi e con il piano educativo di Istituto, di riferimento
per la vita di tutti gli organi collegiali della scuola (Consiglio di Istituto,
Giunta Esecutiva, Collegio dei Docenti, Consigli di classe, Interclasse e di
Intersezione, comitati di valutazione del servizio degli insegnanti, assemblea
personale ATA, commissioni, gruppi di lavoro su tematiche specifiche e/o
dipartimenti, assemblea dei genitori) e, nel contempo, vuole contribuire
all’ordinato svolgimento dell’attività scolastica dell’istituto.
Non è, quindi, una rigida e puntigliosa raccolta di
disposizioni, ma l’espressione della volontà dell’organo adottante che intende
offrire agli operatori e agli utenti un mezzo di regolazione chiaro e
funzionale dei reciproci diritti e doveri.
Il presente regolamento si compone di n.13 parti
(titoli).
Titolo
I- Funzionamento degli Organi
Collegiali. Disposizioni generalie
funzionamento dei singoli organi
art. 1 – Elezioni
Le
elezioni per la costituzione degli organi collegiali di durata annuale o
triennale si svolgono secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni
ministeriali e nei giorni ed orari in esse stabiliti.
art. 2 – Insediamento
Ogni
organo si insedia automaticamente nella prima seduta successiva allo
svolgimento delle elezioni.
In
particolare il Consiglio di Istituto dovrà essere convocato per la prima seduta
dal dirigente Scolastico; di norma la predetta convocazione avviene entro il
20°giorno dalla data in cui sono stati proclamati gli eletti.
Nella
sua prima riunione il Consiglio di Istituto, presieduta in questa unica
occasione dal Dirigente Scolastico, procede alla elezione, a scrutinio segreto
e a maggioranza assoluta, del Presidente, scelto tra i rappresentanti dei
genitori.
Il
Consiglio può deliberare di eleggere anche un vicepresidente, da votarsi fra i
genitori componenti il consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per
l’elezione del presidente
Nella
stessa seduta il Consiglio procede alla elezione della Giunta Esecutiva che è
composta da un docente, un non docente e da due genitori.
art. 3 – Funzionamento
coordinato degli organi collegiali
Ciascun
organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri OO.CC. che esercitano
competenze parallele, ma con rilevanza diversa in determinate materie.
E’
opportuno che ogni organo collegiale programmi le proprie attività nel tempo in
rapporto alle proprie competenze e in riferimento agli adempimenti previsti
dalle norme; la predetta programmazione permette di realizzare un’ordinata
organizzazione di tutte le attività che si svolgono nell’Istituto.
art. 4 – Convocazione
La
convocazione di ogni organo collegiale, fatta eccezione per la sola ipotesi
indicata dall’art.2 secondo comma del presente regolamento, spetta al
Presidente dell’organo collegiale.
La
convocazione deve, di norma, essere effettuata per iscritto con lettera diretta
ai singoli membri dell’organo collegiale e mediante affissione all’albo di
apposito avviso; in ogni caso, l’affissione all’albo dell’avviso è adempimento
sufficiente per la regolarità della convocazione.
Una
copia della convocazione del Consiglio d’Istituto contenente l’ordine del
giorno verrà inviata a tutti i plessi per l’affissione all’albo.
L’avviso
di convocazione, che deve essere inviato con un anticipo- di massima- non
inferiore ai 5 giorni dalla data della riunione, contiene l’ordine del giorno
con l’indicazione dell’ora e del luogo in cui si svolge la seduta.
E’
consentito, quando ricorrano ragioni di particolare urgenza, un termine di
preavviso più breve e comunque non inferiore alle 48 ore.
La
data e l’orario delle riunioni devono essere fissati in modo da garantire la
più ampia partecipazione dei componenti, tenuto conto delle esigenze di lavoro
degli stessi.
Si
possono avere anche convocazioni senza atto scritto del Presidente nell’ipotesi
che tale convocazione avvenga nel corso della seduta precedente ed alla
presenza di tutti i componenti l’organo.
Il
Presidente del Consiglio di Istituto è tenuto a disporre la convocazione del
Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta esecutiva ovvero su
richiesta di un terzo dei componenti l’organo stesso.
Sono
messsi a disposizione, presso la segreteria, almeno 24 ore prima dello
svolgimento della seduta, tutti gli atti preparatori necessari per la migliore
conoscenza, da parte del singolo membro dell’organo collegiale che ne facci
richiesta, dei punti in discussione.
art. 5 – Svolgimento delle riunioni.
All’inizio
di ogni seduta il Presidente affida le funzioni di segretario ad uno dei membri
dell’organo (nel Collegio dei docenti la funzione di segretario è affidata ad
uno dei collaboratori del Dirigente Scolastico, nei Consigli di Classe,
Interclasse, intersezione la funzione di segretario è affidata ad un docente)
Trascorsa
inutilmente un’ora dall’orario di inizio della seduta, orario di inizio fissato
formalmente dalla lettera di convocazione, qualora si constati la mancanz del
numero legale (la metà più uno dei componenti l’organo collegiale), il
Presidente dichiara la seduta deserta e provvede a convocarla per altra data.
Di
ogni seduta deve redigersi un verbale che viene letto integralmente ed
approvato nella seduta successiva.
Ove
ne ravvisi la necessità, ogni membro può chiedere di intervenire per
rettificare eventuali sue dichiarazioni non riportate fedelmente.
Una
volta approvato, il verbale diventa definitivo e non è più possibile introdurre
modificazioni o integrazioni.
Non
è consentito introdurre argomenti diversi da quelli riportati all’ordine del
giorno, salvo diversa volontà unanime di tutti i componenti l’organo collegiale
e comunque per argomenti che abbiano il carattere dell’indilazionalità.
Il
Presidente ha potere di regolare la discussione sui singoli argomenti e di
fissare, prima dell’inizio della discussione, la durata di ogni singolo
intervento.
Il
Presidente ha potere di togliere la parola a chiunque manifestamente dimostri
di voler intralciare i lavori della riunione, dopo almeno due inviti ufficiali.
Dal
verbale dovrà risultare tali decisioni.
In
caso di assenza del Presidente o di temporaneo impedimento dello stesso gli
Organi Collegiali sono presieduti come appresso indicato:
·Il Consiglio di Istituto è presieduto dal vicepresidente e, in caso di
assenza di quest’ultimo, dal genitore consigliere più anziano di età ovvero, in
assenza di genitori, dal consigliere in carica più anziano di età (art.49
O.M.n.215 del 15 Luglio 1991, ultimo comma)
·I Consigli di classe, interclasse ed intersezione sono presieduti da un
docente delagato scelto discrezionalmente dal Dirigente scolastico all’interno
dei membri del Consiglio stesso.
·Il Collegio dei Docenti dal Collaboratore vicario o da un docente
delegato scelto tra gli eletti ai sensi dell’art.7, comma 2° lettera h), del
D.L.vo 297/94
·La Giunta
Esecutiva da un docente delegato scelto tra gli eletti ai sensi dell’art.8 comma
7 del D. L.vo n.297/94.
art. 6 – Validità delle sedute.
Le
sedute sono valide quando risultano presenti la metà più uno dei componenti in
carica.
Qualora
nel corso della riunione si allontanino uno o più consiglieri facendo abbassare
il numero dei presenti al di sotto del quorum
prescritto (la metà più uno dei componenti in carica), le delibere
eventualmente adottate in quel momento non sono valide.
E’
competenza del Presidente accertare l’esistenza del numero legale in apertura
di seduta e nel corso della riunione.
Qualsiasi
consigliere può richiedere al Presidente la verifica dell’esistenza della
condizione in parola.
art. 7 – Deliberazioni
Le
deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente
espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente.
In
caso di parità prevale il voto del Presidente (art.37 del T.U. decreto L.vo
n.297/94).
Le
votazioni avvengono:
·Per appello nominale
·Per alzata di mano
·Per voto segreto nel caso di delibere concernenti persone.
Nel
caso di voto segreto lo scrutinio avviene ad opera di tre scrutatori nominati
preliminarmente dal Presidente.
art. 8 – Decadenza,
dimissioni e surroga
La
sostituzione dei membri elettivi degli Organi Collegiali avviene per dimissioni
e per perdita dei requisiti di eleggibilità.
Ogni
membro eletto, inoltre, il quale non intervenga senza giustificati motivi, a
tre sedute consecutive dell’organo di cui fa parte, decade dalla carica.
In
caso di decadenza o di dimissioni di un membro eletto si procede alla
surrogazione con il primo dei non eletti della stessa categoria e lista.
art. 9– Pubblicità delle
sedute
Alle
sedute del Consiglio d’Istituto possono assistere gli elettori delle componenti
rappresentate nel rispettivo consiglio.
Il
Consiglio stabilisce le modalità di ammissione del pubblico, in relazione
all’accertamento del titolo di elettore e alla capacità ricettiva e idoneità
del locale.
Il
Presidente del Consiglio di Istituto esercita i poteri previsti dalla legge per
il mantenimento dell’ordine pubblico nella sala della riunione, in analogia con
quanto previsto dalla legge per chi presiede il consiglio comunale.
Qualora
il comportamento del pubblico non consenta l’ordinato svolgimento dei lavori o
la libertà di discussione e di deliberazione, il presidente dispone la
sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.
La
pubblicità della seduta non è consentita quando gli atti e la deliberazione
riguardano singole persone, salvo contraria richiesta dell’interessato.
Possono
essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio di Istituto, con solo
diritto di parola, rappresentanti degli Enti locali (Provincia e/o Comuni),
rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed
autonomi operanti nel territorio dell’istituto e delle associazioni, per
procedere all’esame di problemi riguardanti la vita ed il funzionamento della
scuola.
art. 10– Pubblicità degli
atti
Di ogni seduta degli organi collegiali viene redatto processo verbale
Il
segretario riporta nel processo verbale tutti i dati che hanno rilevanza nella
determinazione della legittimità della riunione e delle decisioni adottate
Il
segretario riporta altresì, succintamente, il contenuto dei singolo interventi,
le eventuali dichiarazioni di voto e l’eventuale dissenso di singoli
consiglieri; nel verbale è riportato il risultato delle singole votazioni e
viene annotato qualsiasi fatto che abbia influito sul regolare svolgimento
della riunione.
Il
consigliere ha facoltà di far mettere a verbale le proprie affermazioni, la
motivazione del proprio voto, con esplicita richiesta da esprimere nel corso
della seduta.
Il
verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e deve
essere depositato presso l’Ufficio di segreteria entro 8 giorni dalla data
della seduta liberi da festività.
Il
verbale delle sedute del Consiglio d’Istituto viene pubblicizzato mediante
affissione all’albo dell’Istituto scolastico, in copia conforme, entro dieci
giorni dalla data della seduta, liberi da festività, e vi deve rimanere esposto
per un periodo di giorni 10.
Sono
esclusi dalla pubblicazione all’albo gli atti concernenti singole persone salvo
che ci sia diversa richiesta da parte degli interessati.
I
verbali di tutti gli organi collegiali possono essere chiesti in visione o in
copia da chi ne dimostri interesse, secondo i termini e le modalità stabilite
dalle norme vigenti sulla trasparenza degli atti. (ai sensi della legge 241/90)
art. 11– Attribuzione,
competenze e salvaguardia dei diritti degli OO.CC
Le
attribuzioni, le competenze e la salvaguardia dei diritti dei vari organi
collegiali sono identificate con quanto stabilito dal D.L.vo 297/94 e dalle
norme amministrative
art. 12– Giunta esecutiva
Il
Consiglio di Istituto elegge nel suo seno, nel corso della sua prima seduta, la Giunta Esecutiva.
La Giunta Esecutiva è composta da un docente,
da un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario e da due genitori.
Della
Giunta esecutiva fanno parte di diritto:
·Il dirigente scolastico che la presiede e che ha la rappresentanza
legale della scuola;
·Il direttore dei servizi amministrativi che svolge anche funzioni di
segretario verbalizzante della Giunta stessa.
In
caso di assenza o di impedimento del Dirigente scolastico, presiede la riunione
della Giunta esecutiva il Collaboratore vicario.
La Giunta Esecutiva prepara i lavori del
Consiglio di Istituto. In modo particolare la Giunta Esecutiva:
·Predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
·Predispone la relazione annuale entro il mese di ottobre (detta
relazione, da approvarsi entro la prima quindicina di novembre, firmata dal
Presidente della giunta esecutiva e dal Presidente del Consiglio di Istituto
viene trasmessa al Centro Servizi Amministrativi e al Consiglio Scolastico
Provinciale entro quindici giorni dalla sua approvazione);
·Cura l’esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio;
·Assume decisioni urgenti relative ad alcune materie, su delega del Consiglio
stesso che le ratificherà nella prima seduta utile immediatamente successiva;
·Prepara i lavori del Consiglio.
Il
verbale della Giunta Esecutiva, di norma, non viene pubblicato; di esso può
esserne richiesta visione o copia dagli interessati, secondo i termini e le
modalità previste dalla legge 241/90.
art. 13– Collegio dei
Docenti
Il
Collegio dei Docenti è composto dal personale docente assunto a tempo
indeterminato o determinato in servizio nell’Istituto ed è presieduto dal
Dirigente Scolastico.
Il
Collegio dei Docenti è convocato ogni qualvolta il Dirigente ne faccia
richiesta, comunque almeno una volta ogni quadrimestre.
Il
Collegio dei Docenti, al fine di rendere più agibile e proficua la propria
attività, può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di
studio.
Delle
commissioni nominate possono far parte i membri del Collegio stesso, altri
rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti
qualificati esterni o esterni alla scuola. Le Commissioni eleggono un
coordinatore e possono avanzare proposte relativamente all’oggetto per il quale
sono state nominate.
art. 14– Consiglio di
classe, interclasse e di intersezione
Il
consiglio di classe nella scuola media, di interclasse nella scuola elementare
ed intersezione nella scuola dell’infanzia sono presieduti dal Dirigente
Scolastico o da un docente, membro del consiglio stesso, espressamente delegato
I
predetti consigli sono composti:
·Dai docenti di classe nella scuola media;
·Dai docenti dei gruppi di classi parallele o dai docenti del plesso o
dello stesso ciclo nella scuola elementare;
·Dai docenti delle sezioni dello stesso plesso nella scuola materna;
·Dai docenti dei gruppi di classi parallele o dai docenti del plesso o
dello stesso ciclo nella scuola elementare;
·Da un rappresentante dei genitori eletto annualmente dai genitori degli
alunni iscritti per ogni sezione della scuola materna; da un rappresentante per
classe nella scuola elementare e da n. 4 rappresentanti per classe per la
scuola media
Dei
Consigli di classe, interclasse e intersezione fanno parte, altresì, i docenti
di sostegno contitolari (art.315, comma 5, del T.U.297/94)
Le
funzioni di segretario verbalizzante sono attribuite in apertura di seduta dal
Presidente ad uno dei docenti membri del Consiglio stesso.
I
consigli di classe, interclasse e intersezione si riuniscono in orario non
coincidente con l’orario delle lezioni e secondo il piano delle riunioni
concordato ed approvato prima dell’inizio delle lezioni.
Nel
caso debbano essere esaminati argomenti particolari come gli scrutini, il
coordinamento didattico, i rapporti interdisciplinari, l’iscrizione di alunni
stranieri ovvero si debba esprimere motivato parere in merito a proposte di non
ammissione alla classe successiva, il consiglio si riunisce con la sola
presenza dei docenti.
art. 15– Assemblea dei
genitori
Tutti
i genitori hanno diritto di utilizzare i locali della scuola per riunirsi, nel
rispetto dell’art.15 del D.L.vo 297/94 e delle seguenti modalità:
·Sia portato a conoscenza a tutti i genitori interessati l’ordine del
giorno della riunione con preavviso di almeno 48 ore;
·La data e l’ora siano concordate con l’Ufficio del Dirigente per
l’autorizzazione formale, per la predisposizione dell’apertura della scuola e
della vigilanza dei locali
·Sia previsto il diritto di partecipazione e di parola al dirigente
scolastico e ai docenti del plesso.