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                                            REGOLAMENTO                  ANNO SCOL. 2006/07

 

                                                                           TITOLO   1

  

                                                           PREMESSA

 

Ogni istituzione scolastica è basata sulla flessibilità, responsabilità, integrazione e trasparenza come valori che la caratterizzano. Il grado di trasparenza di una si rivela facilmente attraverso i tempi impiegati dai docenti, dal personale A.T.A., dagli studenti, dai genitori  dai soggetti che a qualunque titolo con essa interagiscono, per inserirsi consapevolmente e correttamente nel sistema Istituzione Scolastica nelle accezioni didattiche, organizzative e regolamentari.

 

In passato da più parti si è sottolineata l’inadeguatezza del sistema ministeriale delle circolari e si è auspicato l’emanazione di un Testo Unico nel quale ritrovare la normativa aggiornata e attraverso il quale poter operare in certezza.

 

Nella Scuola dell’Autonomia nasce da una parte l’esigenza di indirizzare, legittimare, tutelare e dall’altra l’esigenza degli attori di poter accedere con facilità e sicurezza al complesso di criteri, modalità e regole, patrimonio assolutamente originale di ogni Istituzione Scolastica.

 

Il Regolamento D’Istituto, previsto dall’art. 10, comma 3, lett. A del D.L.vo n.297/94, risulta strumento quanto mai attuale se concepito come Testo Unico dell’Istituzione Scolastica : raccolta organizzata delle regole interne, dispositivi di trasparenza.

 

L’aumentata sensibilità per le problematiche della sicurezza sul lavoro, il numero crescente di procedure e la sempre maggiore varietà di strutture e tecnologie impongono la definizione di regole utili anche ad indirizzare i soggetti scolastici, in special modo i meno esperti o appena inseriti, ad una fruizione corretta e attenta a temi scottanti quali quelli proposti da Internet, dalla posta elettronica, dalla privacy, dalla libertà d’espressione, dal diritto d’autore, dalle problematiche collegate alla sicurezza, e via citando.

 

L’attività di regolamentazione è atto complesso e di notevole rilevanza per l’organizzazione interna della scuola.

 

Il presente regolamento recepisce l’impostazione generale della Carta dei Servizi dell’Istituto Scolastico Comprensivo di Monterubbiano, accogliendo i principi in essa enunciati (partecipazione democratica, efficacia/efficienza del servizio, trasparenza degli atti e delle procedure, corresponsabilità scuola –famiglia ecc.) e dando attuazione nell’ambito specifico di pertinenza alle operazioni specifiche contenute nella predetta carta.

 

Il regolamento vuole essere uno strumento, integrato con la carta dei servizi e con il piano educativo di Istituto, di riferimento per la vita di tutti gli organi collegiali della scuola (Consiglio di Istituto, Giunta Esecutiva, Collegio dei Docenti, Consigli di classe, Interclasse e di Intersezione, comitati di valutazione del servizio degli insegnanti, assemblea personale ATA, commissioni, gruppi di lavoro su tematiche specifiche e/o dipartimenti, assemblea dei genitori) e, nel contempo, vuole contribuire all’ordinato svolgimento dell’attività scolastica dell’istituto.

 

Non è, quindi, una rigida e puntigliosa raccolta di disposizioni, ma l’espressione della volontà dell’organo adottante che intende offrire agli operatori e agli utenti un mezzo di regolazione chiaro e funzionale dei reciproci diritti e doveri.

 

Il presente regolamento si compone di n.13 parti (titoli).

 

 

 

Titolo I- Funzionamento degli Organi Collegiali. Disposizioni generali  e

   funzionamento dei singoli organi

 

art. 1 – Elezioni

 

Le elezioni per la costituzione degli organi collegiali di durata annuale o triennale si svolgono secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni ministeriali e nei giorni ed orari in esse stabiliti.

 

art. 2 – Insediamento

 

Ogni organo si insedia automaticamente nella prima seduta successiva allo svolgimento delle elezioni.

In particolare il Consiglio di Istituto dovrà essere convocato per la prima seduta dal dirigente Scolastico; di norma la predetta convocazione avviene entro il 20°giorno dalla data in cui sono stati proclamati gli eletti.

Nella sua prima riunione il Consiglio di Istituto, presieduta in questa unica occasione dal Dirigente Scolastico, procede alla elezione, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta, del Presidente, scelto tra i rappresentanti dei genitori.

Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vicepresidente, da votarsi fra i genitori componenti il consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per l’elezione del presidente

Nella stessa seduta il Consiglio procede alla elezione della Giunta Esecutiva che è composta da un docente, un non docente e da due genitori.

 

art. 3 – Funzionamento coordinato degli organi collegiali

 

Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri OO.CC. che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa in determinate materie.

E’ opportuno che ogni organo collegiale programmi le proprie attività nel tempo in rapporto alle proprie competenze e in riferimento agli adempimenti previsti dalle norme; la predetta programmazione permette di realizzare un’ordinata organizzazione di tutte le attività che si svolgono nell’Istituto.

 

art. 4 – Convocazione

 

La convocazione di ogni organo collegiale, fatta eccezione per la sola ipotesi indicata dall’art.2 secondo comma del presente regolamento, spetta al Presidente dell’organo collegiale.

La convocazione deve, di norma, essere effettuata per iscritto con lettera diretta ai singoli membri dell’organo collegiale e mediante affissione all’albo di apposito avviso; in ogni caso, l’affissione all’albo dell’avviso è adempimento sufficiente per la regolarità della convocazione.

Una copia della convocazione del Consiglio d’Istituto contenente l’ordine del giorno verrà inviata a tutti i plessi per l’affissione all’albo.

L’avviso di convocazione, che deve essere inviato con un anticipo- di massima- non inferiore ai 5 giorni dalla data della riunione, contiene l’ordine del giorno con l’indicazione dell’ora e del luogo in cui si svolge la seduta.

E’ consentito, quando ricorrano ragioni di particolare urgenza, un termine di preavviso più breve e comunque non inferiore alle 48 ore.

La data e l’orario delle riunioni devono essere fissati in modo da garantire la più ampia partecipazione dei componenti, tenuto conto delle esigenze di lavoro degli stessi.

Si possono avere anche convocazioni senza atto scritto del Presidente nell’ipotesi che tale convocazione avvenga nel corso della seduta precedente ed alla presenza di tutti i componenti l’organo.

Il Presidente del Consiglio di Istituto è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta esecutiva ovvero su richiesta di un terzo dei componenti l’organo stesso.

Sono messsi a disposizione, presso la segreteria, almeno 24 ore prima dello svolgimento della seduta, tutti gli atti preparatori necessari per la migliore conoscenza, da parte del singolo membro dell’organo collegiale che ne facci richiesta, dei punti in discussione.

 

art. 5 – Svolgimento delle riunioni.

 

All’inizio di ogni seduta il Presidente affida le funzioni di segretario ad uno dei membri dell’organo (nel Collegio dei docenti la funzione di segretario è affidata ad uno dei collaboratori del Dirigente Scolastico, nei Consigli di Classe, Interclasse, intersezione la funzione di segretario è affidata ad un docente)

Trascorsa inutilmente un’ora dall’orario di inizio della seduta, orario di inizio fissato formalmente dalla lettera di convocazione, qualora si constati la mancanz del numero legale (la metà più uno dei componenti l’organo collegiale), il Presidente dichiara la seduta deserta e provvede a convocarla per altra data.

Di ogni seduta deve redigersi un verbale che viene letto integralmente ed approvato nella seduta successiva.

Ove ne ravvisi la necessità, ogni membro può chiedere di intervenire per rettificare eventuali sue dichiarazioni non riportate fedelmente.

Una volta approvato, il verbale diventa definitivo e non è più possibile introdurre modificazioni o integrazioni.

 

Non è consentito introdurre argomenti diversi da quelli riportati all’ordine del giorno, salvo diversa volontà unanime di tutti i componenti l’organo collegiale e comunque per argomenti che abbiano il carattere dell’indilazionalità.

Il Presidente ha potere di regolare la discussione sui singoli argomenti e di fissare, prima dell’inizio della discussione, la durata di ogni singolo intervento.

Il Presidente ha potere di togliere la parola a chiunque manifestamente dimostri di voler intralciare i lavori della riunione, dopo almeno due inviti ufficiali.

Dal verbale dovrà risultare tali decisioni.

In caso di assenza del Presidente o di temporaneo impedimento dello stesso gli Organi Collegiali sono presieduti come appresso indicato:

·        Il Consiglio di Istituto è presieduto dal vicepresidente e, in caso di assenza di quest’ultimo, dal genitore consigliere più anziano di età ovvero, in assenza di genitori, dal consigliere in carica più anziano di età (art.49 O.M.n.215 del 15 Luglio 1991, ultimo comma)

·        I Consigli di classe, interclasse ed intersezione sono presieduti da un docente delagato scelto discrezionalmente dal Dirigente scolastico all’interno dei membri del Consiglio stesso.

·        Il Collegio dei Docenti dal Collaboratore vicario o da un docente delegato scelto tra gli eletti ai sensi dell’art.7, comma 2° lettera h), del D.L.vo 297/94

·        La Giunta Esecutiva da un docente delegato scelto tra gli eletti ai sensi dell’art.8 comma 7 del D. L.vo n.297/94.

 

art. 6 – Validità delle sedute.

 

Le sedute sono valide quando risultano presenti la metà più uno dei componenti in carica.

Qualora nel corso della riunione si allontanino uno o più consiglieri facendo abbassare il numero dei presenti al di sotto del quorum prescritto (la metà più uno dei componenti in carica), le delibere eventualmente adottate in quel momento non sono valide.

E’ competenza del Presidente accertare l’esistenza del numero legale in apertura di seduta e nel corso della riunione.

Qualsiasi consigliere può richiedere al Presidente la verifica dell’esistenza della condizione in parola.

 

art. 7 – Deliberazioni

 

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente.

In caso di parità prevale il voto del Presidente (art.37 del T.U. decreto L.vo n.297/94).

Le votazioni avvengono:

 

·        Per appello nominale

·        Per alzata di mano

·        Per voto segreto nel caso di delibere concernenti persone.

Nel caso di voto segreto lo scrutinio avviene ad opera di tre scrutatori nominati preliminarmente dal Presidente.

 

art. 8 – Decadenza, dimissioni e surroga

 

La sostituzione dei membri elettivi degli Organi Collegiali avviene per dimissioni e per perdita dei requisiti di eleggibilità.

Ogni membro eletto, inoltre, il quale non intervenga senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive dell’organo di cui fa parte, decade dalla carica.

In caso di decadenza o di dimissioni di un membro eletto si procede alla surrogazione con il primo dei non eletti della stessa categoria e lista.

 

 

art. 9– Pubblicità delle sedute

 

Alle sedute del Consiglio d’Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel rispettivo consiglio.

Il Consiglio stabilisce le modalità di ammissione del pubblico, in relazione all’accertamento del titolo di elettore e alla capacità ricettiva e idoneità del locale.

Il Presidente del Consiglio di Istituto esercita i poteri previsti dalla legge per il mantenimento dell’ordine pubblico nella sala della riunione, in analogia con quanto previsto dalla legge per chi presiede il consiglio comunale.

Qualora il comportamento del pubblico non consenta l’ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.

La pubblicità della seduta non è consentita quando gli atti e la deliberazione riguardano singole persone, salvo contraria richiesta dell’interessato.

Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio di Istituto, con solo diritto di parola, rappresentanti degli Enti locali (Provincia e/o Comuni), rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi operanti nel territorio dell’istituto e delle associazioni, per procedere all’esame di problemi riguardanti la vita ed il funzionamento della scuola.

 

art. 10– Pubblicità degli atti

 

Di ogni seduta degli organi collegiali viene redatto processo verbale

Il segretario riporta nel processo verbale tutti i dati che hanno rilevanza nella determinazione della legittimità della riunione e delle decisioni adottate

Il segretario riporta altresì, succintamente, il contenuto dei singolo interventi, le eventuali dichiarazioni di voto e l’eventuale dissenso di singoli consiglieri; nel verbale è riportato il risultato delle singole votazioni e viene annotato qualsiasi fatto che abbia influito sul regolare svolgimento della riunione.

Il consigliere ha facoltà di far mettere a verbale le proprie affermazioni, la motivazione del proprio voto, con esplicita richiesta da esprimere nel corso della seduta.

Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e deve essere depositato presso l’Ufficio di segreteria entro 8 giorni dalla data della seduta liberi da festività.

Il verbale delle sedute del Consiglio d’Istituto viene pubblicizzato mediante affissione all’albo dell’Istituto scolastico, in copia conforme, entro dieci giorni dalla data della seduta, liberi da festività, e vi deve rimanere esposto per un periodo di giorni 10.

Sono esclusi dalla pubblicazione all’albo gli atti concernenti singole persone salvo che ci sia diversa richiesta da parte degli interessati.

I verbali di tutti gli organi collegiali possono essere chiesti in visione o in copia da chi ne dimostri interesse, secondo i termini e le modalità stabilite dalle norme vigenti sulla trasparenza degli atti. (ai sensi della legge 241/90)

 

art. 11– Attribuzione, competenze e salvaguardia dei diritti degli OO.CC

 

Le attribuzioni, le competenze e la salvaguardia dei diritti dei vari organi collegiali sono identificate con quanto stabilito dal D.L.vo 297/94 e dalle norme amministrative

 

art. 12– Giunta esecutiva

 

Il Consiglio di Istituto elegge nel suo seno, nel corso della sua prima seduta, la Giunta Esecutiva.

La Giunta Esecutiva è composta da un docente, da un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario e da due genitori.

Della Giunta esecutiva fanno parte di diritto:

 

·        Il dirigente scolastico che la presiede e che ha la rappresentanza legale della scuola;

·        Il direttore dei servizi amministrativi che svolge anche funzioni di segretario verbalizzante della Giunta stessa.

In caso di assenza o di impedimento del Dirigente scolastico, presiede la riunione della Giunta esecutiva il Collaboratore vicario.

La Giunta Esecutiva prepara i lavori del Consiglio di Istituto. In modo particolare la Giunta Esecutiva:

 

·        Predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

·        Predispone la relazione annuale entro il mese di ottobre (detta relazione, da approvarsi entro la prima quindicina di novembre, firmata dal Presidente della giunta esecutiva e dal Presidente del Consiglio di Istituto viene trasmessa al Centro Servizi Amministrativi e al Consiglio Scolastico Provinciale entro quindici giorni dalla sua approvazione);

·        Cura l’esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio;

·        Assume decisioni urgenti relative ad alcune materie, su delega del Consiglio stesso che le ratificherà nella prima seduta utile immediatamente successiva;

·        Prepara i lavori del Consiglio.

 

Il verbale della Giunta Esecutiva, di norma, non viene pubblicato; di esso può esserne richiesta visione o copia dagli interessati, secondo i termini e le modalità previste dalla legge 241/90.

 

art. 13– Collegio dei Docenti

 

Il Collegio dei Docenti è composto dal personale docente assunto a tempo indeterminato o determinato in servizio nell’Istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.

Il Collegio dei Docenti è convocato ogni qualvolta il Dirigente ne faccia richiesta, comunque almeno una volta ogni quadrimestre.

Il Collegio dei Docenti, al fine di rendere più agibile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio.

Delle commissioni nominate possono far parte i membri del Collegio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni o esterni alla scuola. Le Commissioni eleggono un coordinatore e possono avanzare proposte relativamente all’oggetto per il quale sono state nominate.

 

art. 14– Consiglio di classe, interclasse e di intersezione

 

Il consiglio di classe nella scuola media, di interclasse nella scuola elementare ed intersezione nella scuola dell’infanzia sono presieduti dal Dirigente Scolastico o da un docente, membro del consiglio stesso, espressamente delegato

I predetti consigli sono composti:

·        Dai docenti di classe nella scuola media;

·        Dai docenti dei gruppi di classi parallele o dai docenti del plesso o dello stesso ciclo nella scuola elementare;

·        Dai docenti delle sezioni dello stesso plesso nella scuola materna;

·        Dai docenti dei gruppi di classi parallele o dai docenti del plesso o dello stesso ciclo nella scuola elementare;

·        Da un rappresentante dei genitori eletto annualmente dai genitori degli alunni iscritti per ogni sezione della scuola materna; da un rappresentante per classe nella scuola elementare e da n. 4 rappresentanti per classe per la scuola media

Dei Consigli di classe, interclasse e intersezione fanno parte, altresì, i docenti di sostegno contitolari (art.315, comma 5, del T.U.297/94)

Le funzioni di segretario verbalizzante sono attribuite in apertura di seduta dal Presidente ad uno dei docenti membri del Consiglio stesso.

I consigli di classe, interclasse e intersezione si riuniscono in orario non coincidente con l’orario delle lezioni e secondo il piano delle riunioni concordato ed approvato prima dell’inizio delle lezioni.

Nel caso debbano essere esaminati argomenti particolari come gli scrutini, il coordinamento didattico, i rapporti interdisciplinari, l’iscrizione di alunni stranieri ovvero si debba esprimere motivato parere in merito a proposte di non ammissione alla classe successiva, il consiglio si riunisce con la sola presenza dei docenti.

 

art. 15– Assemblea dei genitori

 

Tutti i genitori hanno diritto di utilizzare i locali della scuola per riunirsi, nel rispetto dell’art.15 del D.L.vo 297/94 e delle seguenti modalità:

 

·        Sia portato a conoscenza a tutti i genitori interessati l’ordine del giorno della riunione con preavviso di almeno 48 ore;

·        La data e l’ora siano concordate con l’Ufficio del Dirigente per l’autorizzazione formale, per la predisposizione dell’apertura della scuola e della vigilanza dei locali

·        Sia previsto il diritto di partecipazione e di parola al dirigente scolastico e ai docenti del plesso.

 

 

 

 

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